19 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

news
percorso: home > news > Geometri: nessun compenso per prestazioni non previste dall´albo

Geometri: nessun compenso per prestazioni non previste dall´albo

09-09-2011 18:19 - Comunicazioni Urgenti
Secondo una recente sentenza il professionista non ha diritto a ricevere un compenso per prestazioni per le quali non è abilitato. Questo è quanto stabilisce la Seconda sezione civile della Cassazione (sentenza 18038/11, depositata il 2 settembre), interpretando in maniera estensiva l´articolo 2331 del codice civile (mancanza d´iscrizione all´albo).

Un geometra friulano aveva fatto ricorso per reclamare il pagamento integrale di una parcella, in cui figurava una prestazione, il calcolo di tenuta del cemento armato, cui sono abilitati gli ingegneri, ma non i geometri. Opinione della corte è che "il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate in parcella, in quanto alcune di esse, fra cui la progettazione, non solo esecutiva, non appartengono alla competenza professionale del geometra e che la lettura della lettera d´incarico aveva previsto tale situazione, affidando al geometra una sorta di mandato, affinché si occupasse del coordinamento dei professionisti specializzati".

I giudici, quindi, hanno stabilito che l´interessato non deve percepire rimborsi o compensi per la suddetta prestazione. La Cassazione, però, ha effettuato un distinguo ben preciso, di cui è bene tener conto. Altre prestazioni, sempre "non abilitate" per il geometra, non sono state escluse dal pagamento, cosa che invece la società che lo aveva contrattato aveva richiesto. Nello specifico la corte ha affermato che "la questione della nullità o meno dell´incarico non va risolta avendo riguardo alle attività che risultano indicate nella parcella di cui il professionista ha chiesto il compenso."

Piuttosto ha tenuto conto dell´atto d´incarico, analizzando il rapporto contrattuale del costruttore con il professionista, menzionando un´attività che esulava dalla sua competenza, trattandosi di progettazione di una costruzione in cemento armato. La sentenza è conforme a quanto contenuto nell´articolo 16 del Regio decreto 274/1929, che ammette la competenza dei geometri sulle costruzioni in cemento armato, ma esclusivamente con destinazione agricola, non per quelle di destinazione civile, dove ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti iscritti all´albo.

Lavori Eseguiti

[]

privacy e newsletter

sondaggi

Crisi nel settore delle Professioni tecniche

scaduto il 27-04-2012
Crisi nera
L´Italia colpita dalla recessione. I professionisti stanno iniziando a vivere questo fattore sul campo?

• La crisi per noi tecnici è iniziata già da tempo
• Con l´inizio del nuovo anno tutto è andato in stand by
• La vedo molto nera
• Il nostro è un settore già in crisi, che liberalizzato porterà ancora più disagi

comunicati privati

Questa area è riservata agli utenti iscritti al sito internet, per visualizzarne i contenuti effettua l´autenticazione cliccando qui se sei un utente registrato, oppure iscriviti al sito internet cliccando qui se non sei registrato.

Energetico

Energia sostenibile: Studi di professionisti, Geometri
 

Studio Tecnico Geom. Mario Capobianco
Via Trento 18 - 71036 - Lucera (Foggia)
P.I. 03237470715
Tel. 0881/200765 Fax 0881/200765
Cell. 329/7405769